Informazioni Generali
Per quanto riguarda la fruizione on-line, la comunicazione tra le persone può essere in modalità sincrona, cioè in tempo reale e quindi in presenza on line, e in modalità asincrona, cioè in tempo differito. Si ha quindi comunicazione sincrona quando due o più interlocutori sono collegati contemporaneamente. La comunicazione asincrona non richiede il collegamento contemporaneo degli interlocutori alla rete. Metodologia di erogazione: ON-LINE Sincrono (IN DIRETTA)
Percentuale del corso ON-LINE svolto in modalità sincrona (%): 100
Durata totale (ore): 16
Obbligo di frequenza (%): 90
Numero delle lezioni: 4
Durata massima singola lezione (ore): 4
La data di partenza del corso. Quest'ultima è solo indicativa. Potrebbe variare dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. Data di avvio: 02/12/2024
Il numero massimo di candidati che possono iscriversi e frequentare il corso completamente on-line. Numero massimo di candidati "on-line": 30
Il corso potrà essere attivato a nostra discrezione con uno dei seguenti enti gestori dell'attività formativa accreditata: la Regione dell'Umbria oppure l'Organismo Paritetico Nazionale E.BI.GEN. - UGL/CONFIMEA. In funzione dell'ente con il quale verrà attivato il corso, verrà rilasciato l'attestato corrispondente. Attestato rilasciato: Attestato di frequenza - Rilasciato dall'ente gestore Regione dell'Umbria, Attestato di frequenza - Rilasciato dall'Organismo Paritetico Nazionale E.BI.GEN. - UGL/CONFIMEA
Periodo di validità del certificato (espresso in anni) dal momento del suo rilascio. Validità dell'attestato (anni): 5
Descrizione
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia disalute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose (Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. …..
INTERPELLO N. 7/2018 del 21/09/2018 – Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning
Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning. Seduta della Commissione del 21 settembre 2018.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e – learning”.
In particolare l’istante rappresenta che «l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I.
L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’Allegato II dello stesso accordo.
Il citato Allegato II nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’Allegato A…”. Poiché l’Allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro…».
L’interpellante, dunque, chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 “esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità e – learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…”.
Al riguardo occorre considerare che l’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’Allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.
Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e –learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
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