La nostra formazione ON-LINE

(Gennaio 2023) – Sperando di aver lasciato alle spalle le difficoltà dovute all’emergenza “COVID-19”,  RenderCAD Srl, dopo aver recepito in quel periodo le particolari indicazioni nazionali e regionali riguardanti la metodologia di erogazione della formazione attivando la “formazione on-line” come alternativa di emergenza, attraverso la piattaforma “Microsoft 365” e “Moodle” pienamente conforme ai requisiti richiesti dagli enti gestori a cui RenderCAD fa riferimento, ad oggi continua ad erogare corsi di formazione nella modalità ON-LINE sincrona totalmente o nelle percentuali di ore previste per ciascun corso dalle normative di riferimento regionalie e nazionali.

Crediamo nella formazione fatta ad un livello professionale fatta di competenze, tecnologie e rapporto umano con le persone. A nostro avviso la differenza non è rappresentata dalla modalità di erogazione, ciascuna della quale presenta ovviamente pregi e difetti , ma bensì dalla qualità e competenze con le quali viene progettata ed erogata. Quindi ad oggi che il contesto nazionale ci impone di adeguarci nel sistema di erogazione della formazione on-line per noi la cosa più importante rimane l’obiettivo di tramettere con un altissimo livello qualitativo tutti i nostri servizi di formaione.

La formazione ON-LINE prevede come qualsiasi strumento di comunicazione sia la comprensione del mezzo stesso che la consapevolezza che il mezzo determina una esigenza differente di trasmizzione con il cliente differente rispetto alla classica presenza in aula. Solo tale presupposto ci permette di trovare ed applicare nuove tecniche e metodi di comunicazione che sono coordinate con il mezzo con il quale si tramette la formazione e ne determionano la sua forza piuttosto che la sua debolezza.

RenderCAD crede nei valori della formazione come pilastri della crescita degli individui e della nostra società globalizzata cercando di fondere al meglio tecnologia qualità e competenza.


Dal 1° aprile 2022 nuove Linee guida per l’erogazione dei corsi di formazione a distanza

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA
Recepimento degli accordi 21/181/CR5a/C17 e 21/182/CR5b/C17 sottoscritti in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021
Le presenti Linee guida si applicano sull’intero territorio regionale per la fase di avvio e di gestione dei progetti di formazione relativi alle professioni regolamentate e non regolamentate nonché per le attività finanziate.
1) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER I CORSI AFFERENTI ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome, nonché ai corsi cosiddetti “preparatori” ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, si applica quanto previsto dall’ Accordo 21/181/CR5a/C17 sottoscritto in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021, “Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e province
autonome”.

Tale Accordo dovrà essere applicato, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona, dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza. Nello specifico esso prevede un utilizzo della modalità FAD per un massimo del 50% delle ore teoriche di cui almeno il 40% svolto in modalità sincrona e al massimo per il 10% in modalità asincrona. La formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami finali devono essere svolti in presenza.

Lo stesso accordo prevede una fase transitoria durante la quale viene ancora data la possibilità di sostituzione delle ore teoriche in presenza con ore di FAD sincrona – continuando ad applicare quindi le previsioni dell’Accordo del 31 marzo 2020 per il periodo di emergenza – e la possibilità di svolgimento delle prove di esame finale a distanza (come previsto dall’Accordo del 21 maggio 2020 per il periodo di emergenza).

Nello specifico è previsto che le deroghe sopra richiamate, relative ai due Accordi del 2020, possano essere applicate a tutti i corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, tutte le attività avviate entro il 30 settembre 2022. La deroga è applicabile per l’intera durata del corso laddove la stessa sia inferiore a 12 mesi, ovvero fino al dodicesimo mese per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi. Pertanto, per i percorsi di durata superiore a 12 mesi, dal mese successivo (tredicesimo) viene meno la possibilità di sostituzione delle ore teoriche in presenza con ore di FAD
sincrona e l’esame finale si svolge in presenza.

In ogni caso le Agenzie Formative dovranno erogare le ore di FAD SINCRONA nel rispetto di quanto specificato nel paragrafo “Formazione teorica in FAD Sincrona (par. 4)”.

Si dà la possibilità di svolgere attività di formazione anche nei giorni festivi sempre nei limiti delle ore consentite e laddove non espressamente vietato dalle specifiche normative di settore. Relativamente ai corsi afferenti alle professioni regolamentate è stato sottoscritto e viene pertanto recepito anche l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome 21/182/CR5b/C17 del 3 novembre 2021 “Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati” .  Esso prevede che il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolga in presenza e di norma nel territorio della Regione/Provincia Autonoma che ha autorizzato il percorso. Sussistono alcune situazioni che, nell’interesse preminente dell’utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell’intero percorso formativo cui ricorrere a discrezione della Regione. Tale deroga non si applica automaticamente, ma dietro istanza presentata dai soggetti interessati.

Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:
a. Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell’ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa. Il tirocinio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma (ospitante) di residenza dell’interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato. Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/Provincia Autonoma di residenza dell’interessato ed è disponibile l’offerta formativa. Il soggetto accreditato dovrà formulare apposita richiesta ad ARPAL accompagnata da dichiarazione attestante l’indisponibilità di offerta formativa nella regione di residenza degli iscritti laddove non residenti in Umbria.
b. Casi di vicinanza al luogo di residenza dell’utente, dell’impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione/Provincia Autonoma responsabile. In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall’abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione/Provincia Autonoma responsabile del corso, specie con riferimento a target svantaggiati. In merito a ciò si dispone che il soggetto accreditato dovrà formulare apposita richiesta ad ARPAL per i singoli casi indicando la prossimità alla residenza dell’iscritto.
c. Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/imprese ove realizzare il tirocinio. Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante). L’accordo prevede che l’effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto accreditato/autorizzato nei modi che verranno stabiliti dall’Amministrazione responsabile. In merito a ciò si dispone che il soggetto accreditato dovrà formulare apposita motivata richiesta ad ARPAL accompagnata anche da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale/coordinatore delcorso in cui attesta l’impossibilità di individuare un soggetto ospitante in Umbria nel periodo d’interesse. Nel caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.
d. Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono. Le autorizzazioni rilasciate secondo le sopracitate deroghe devono essere oggetto almeno di un’informativa scritta alla Regione/Provincia Autonoma ospitante. Nel caso di cui alla lett. d. non è necessaria la valutazione preventiva dell’istanza, né l’informativa scritta.

2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER I CORSI RICONOSCIUTI NON FINANZIATI AFFERENTI ALLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
Per questa tipologia di corsi, la percentuale massima di FAD, sia essa realizzata in modalità sincrona o asincrona, è fissata dai singoli standard formativi regionali. Alla stregua di quanto previsto per i corsi regolamentati, è ammessa la sostituzione delle ore teoriche in presenza con FAD SINCRONA per tutti i corsi che si avvieranno entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza per l’intero corso se inferiore ai 12 mesi mentre per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al dodicesimo mese. Tale modalità di erogazione può riguardare soltanto le competenze di base e trasversali e quelle tecnicoprofessionali per le quali non è richiesta l’attività pratica diretta, che al pari dei tirocini, laddove previsti, va resa in presenza. Si ricorda il divieto di simultaneità nell’erogazione della FAD per UFC previste nell’ambito di più progetti formativi. Sia per i corsi attualmente in svolgimento che per quelli non ancora avviati, le Agenzie Formative dovranno erogare le ore in modalità FAD sincrona nel rispetto di quanto specificato al successivo punto 5 “MODALITA’ DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA”
È possibile svolgere le attività di formazione anche nei giorni festivi sempre nei limiti delle ore consentite e laddove non espressamente vietato dalle specifiche normative di settore. Per tutti i corsi di formazione riconosciuti e non finanziati relativi alle professioni non regolamentate gli esami finali dei corsi iniziati entro 6 mesi dal termine dell’emergenza possono essere svolti anche in modalità online laddove la durata del corso non ecceda i 12 mesi. Resta obbligatorio l’esame in presenza per i corsi dove è prevista una prova pratica e/o di laboratorio.

3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE FINANZIATE POR UMBRIA FSE 2014-2020 E FONDI NAZIONALI
Tutte le attività avviate e che si avvieranno entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza potranno essere gestite in modalità Fad sincrona, limitatamente alle competenze di base e trasversali e quelle tecnico-professionali per le quali non è richiesta l’attività pratica diretta (ore teoriche). Tale modalità così come per i corsi regolamentati potrà essere utilizzata per l’intero percorso se di durata inferiore a 12 mesi ovvero per i primi 12 mesi se di durata superiore. L’erogazione, tramite tale modalità, potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto di quanto previsto nel successivo paragrafo 5 “MODALITA’ DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA”.
Per i corsi attualmente non ancora avviati, le Agenzie formative dovranno comunicare al competente Servizio di ARPAL l’avvio o la prosecuzione con la modalità FAD e trasmettere allo stesso quanto segue:
• un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze;
• il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale;
• l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
• dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell’utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

4) ATTIVITA’ PRATICHE E DI LABORATORIO NELLE ATTIVITA’ FINANZIATE
Le attività pratiche e di laboratorio, che necessitano quindi della presenza dell’allievo, devono obbligatoriamente realizzarsi in presenza nel rispetto del protocollo previsto per il settore e per lo specifico luogo ove si realizza l’attività. Relativamente alle attività finanziate del presente paragrafo è prevista la sospensione dei tirocini curriculari, in deroga alla normativa vigente, per situazioni legate a Covid -19 a prescindere dalla durata della malattia e indipendentemente dal termine dallo stato di emergenza. Attività di orientamento al lavoro nelle attività finanziate Alla stregua delle attività formative anche l’attività di orientamento erogata nell’ambito delle attività finanziate può continuare fino a diversa disposizione ad essere erogata in FAD sincrona secondo le modalità previste nel successivo paragrafo “MODALITA’ DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA”.

5) MODALITA’ DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA
La modalità FAD Sincrona, può essere attivata soltanto per le competenze di base e trasversali e quelle tecnico-professionali per le quali non è richiesta l’attività pratica diretta (ore teoriche). L’erogazione, tramite tale modalità, potrà essere effettuata esclusivamente attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme software che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.
La piattaforma utilizzata dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:
• l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in univoci e personali di docenti e discenti, report individuali per ciascun utente con evidenza dell’ora di accesso e della durata della connessione, comprese interruzioni e/o pause eventualmente intervenute, informazioni sulla tipologia di attività in corso, evidenza delle prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici e in formato pdf;
• elaborazione di un report che riporti tutti i riferimenti al progetto (tipologia Avviso, titolo progetto, codice SIRU, eventuale codice attività) e alla persona titolare del report (nome e cognome, codice fiscale, qualifica – docente; discente; tutor);
• collegamento sincrono audio e video che consenta a tutti i partecipanti la condivisione simultanea;
• lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica.
• un accesso alle attività formative libero ed immediato al personale incaricato dei controlli, ovvero senza la necessità di autorizzazioni preventive da parte dell’organismo formativo. Le presenze dei partecipanti alla classe virtuale dovranno essere registrate sul registro d’aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l’annotazione “FAD sostitutiva di aula”. Il registro d’aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma

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07/12/2020 (Riportiamo la circolare ARPAL Agenzia regionale politiche attive Regione dell’Umbria)

CIRCOLARE IN ATTUAZIONE AL DPCM 3 DICEMBRE 2020 Prot. n. 53295 del 7.12.2020

In attuazione di quanto stabilito all’art.1 comma 10 lettera s del DPCM 3 dicembre 2020, che sostituisce il precedente DPCM del 3 novembre 2020, e all’art. 3 dell’ordinanza 4 dicembre 2020 n. 77 della Presidente della Giunta Regionale, si dispone quanto segue:

  1. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art. 1 comma 10 lettera s del DPCM
    3 dicembre 2020, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria, continuano ad essere svolti in modalità telematica a distanza, compresi i percorsi di formazione regolamentati, secondo le linee guida approvate con Determinazione del Coordinatore n. 324/20.
  2. I corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza possono essere svolti in presenza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
  3. L’attività formativa nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, ove necessaria, potrà svolgersi in presenza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
  4. Tutti gli esami finali dovranno essere svolti in modalità telematica a distanza secondo le linee guida approvate con Determinazione del Coordinatore n. 686/2020. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche potranno essere svolte in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente. Nel caso di svolgimento di prove di laboratorio o tecnico-pratiche in modalità a distanza, è necessario che la realizzazione delle prove produca un risultato chiaramente identificabile, osservabile e valutabile a distanza, sia verificata la disponibilità dell’attrezzatura tecnologica necessaria da parte di tutti gli allievi e garantita la possibilità per tutti di svolgere l’esame in tale modalità. Sono altresì consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalla Regione Umbria, e quelli dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
  5. Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9 e ss.mm.ii.
    Fermo restando quanto previsto dall’Accordo sopra citato, su adeguata richiesta del Soggetto attuatore e qualora non possano essere garantite le misure di sicurezza di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL, è ammesso lo svolgimento degli esami in modalità telematica a distanza, purchè la realizzazione delle prove produca un risultato chiaramente identificabile, osservabile e valutabile a distanza, sia verificata la disponibilità dell’attrezzatura tecnologica necessaria da parte di tutti gli allievi e garantita la possibilità per tutti di svolgere l’esame in tale modalità.
  6. Le presenti disposizioni restano in vigore fino al 15 gennaio 2021.

14 Aprile 2020-Riportiamo la lettera del Segretrio Generale Alessia Grillo – Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome

Prot. n. 2417/C9ISTR Roma, 31 marzo 2020 20/51/CR8/C9
ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RECANTE DEROGA TEMPORANEA ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IL 25 LUGLIO 2019IN MATERIA DI FAD/E-LEARNINGAPPLICABILE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
Premessa
La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell’epidemia, anche nel campo dell’istruzione e formazione professionale.
La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020.
Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno adottato iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.
Nell’ambito della formazione regolamentata, avente valore sull’intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato specifiche “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” il 25 luglio 2019.
Nelle Linee Guida è stabilita una percentuale massima del 30% per il ricorso alla FAD/e-learning, relativa alla formazione teorica che, nell’attuale contingenza, rappresenta un limite eccessivamente stringente e richiede quindi una revisione, in funzione primariamente della salvaguardia delle aspettative degli utenti.
L’evolvere della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative potranno inoltre condurre ad ulteriori estensioni della deroga oggetto del presente Accordo.
Ambito di applicazione e durata dell’Accordo
Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell’accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali,
Il presente Accordo ha validità fino alla durata della situazione di emergenza.
Sono esclusi dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019.
Percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning e modalità per l’utilizzo.
In deroga alle disposizioni di cui alle LG del 25 luglio 2019, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;

2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona,che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica.

Per i corsi in modalità asincrona è richiesto – al minimo – che venga garantito il tracciamento dell’erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi; Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali: o che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report; o che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il soggetto attuatore, prima dell’avvio dell’attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:
a) un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.

b) La descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;

c) l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;

d) il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati.

Nella fase attuale, collegata all’emergenza epidemiologica, per l’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l’autorizzazione preventiva alla deroga. Parte pratica ed esame Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l’obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell’esame conclusivo in presenza. A fronte del crescente fabbisogno di tali figure, la valutazione finale di coloro che hanno già completato – alla data del presente Accordo – il corso teorico-pratico di operatore socio sanitario e hanno maturato i requisiti di accesso all’esame di qualificazione, può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa. Spendibilità della certificazione/attestazione Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l’obbligo di evidenziare, anche in allegato all’attestazione/certificazione, l’effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità).

Roma, 31 marzo 2020